ART. 1 -DENOMINAZIONE -SEDE
È costituita una Società Scientifica senza scopo di lucro denominata “Società Italiana di Odontoiatria Conservatrice – S.I.D.O.C.”
La Società Italiana di Odontoiatria Conservatrice nei successivi articoli viene per brevità indicata con la sola sigla S.I.D.O.C.
La S.I.D.O.C. ha sede presso il domicilio del Presidente in carica.

ART. 2 – SCOPI
La S.I.D.O.C. promuove:

– lo studio e la ricerca scientifica nel campo della Odontoiatria Conservatrice (Endodonzia e Restaurativa) al fine di contribuire al miglioramento delle conoscenze scientifico – pratiche della Specialità;
– l’organizzazione di seminari, convegni e congressi a carattere preminentemente stomatologico – conservativo;
– la collaborazione scientifica e culturale con Istituti ed Associazioni similari sia in campo nazionale che internazionale.

ART. 3 – SOCI

I Soci della S.I.D.O.C. si distinguono in:

  • Soci Ordinari
  • Soci Attivi
  • Soci Ordinari Masterizzandi-Specializzandi-Dottorandi
  • Soci Ordinari Under 35
  • Soci Studenti
  • Soci Igienisti Dentali
  • Soci Onorari

ART. 4 – DIRITTI DEI SOCI
Hanno diritto di voto e possono essere eletti alle cariche sociali i soli Soci Attivi in regola con il pagamento della quota sociale.

ART. 5 – DOMANDA DI ISCRIZIONE
L’aspirante Socio al momento della domanda di iscrizione deve prendere conoscenza dello Statuto e del Regolamento, che diventano per esso vincolanti al momento dell’accettazione della domanda.

ART. 6 – QUOTA SOCIALE
L’iscrizione comporta il versamento della quota Sociale annua da corrispondersi all’atto dell’iscrizione e, negli anni successivi, entro il 15 febbraio di ciascun anno.
Il Socio che entro il primo dicembre di ciascun anno non abbia presentato a mezzo di lettera raccomandata o tramite PEC le sue dimissioni, è tenuto al pagamento della quota sociale per l’anno successivo.

ART. 7 – ORGANI DELL’ ASSOCIAZIONE
Sono organi della S.I.D.O.C.:
1.  L’ Assemblea dei Soci
2.  II Consiglio Direttivo
3.  Il Presidente
4.  II Collegio dei Revisori dei Conti

ART. 8 – ASSEMBLEA DEI SOCI
L’Assemblea è costituita dai Soci Attivi in regola con il pagamento della quota sociale.
L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.
Alla assemblea ordinaria compete:

  • eleggere il Consiglio Direttivo;
  • eleggere il Collegio dei Revisori dei Conti;
  • approvare la relazione sull’attività svolta ed il programma annuale;
  • approvare il conto consuntivo e gli impegni di spesa;
  • approvare le modifiche del Regolamento.

Alla assemblea straordinaria compete:

  • approvare le modifiche dello Statuto;
  • deliberare lo scioglimento della Società.

Le Assemblee ordinarie e straordinarie possono essere abbinate.
Nelle assemblee ogni Socio Attivo può essere destinatario di una sola delega da parte di altro Socio Attivo.
Alle assemblee possono partecipare gli altri Soci senza diritto di voto.

ART. 9 – CONSIGLIO DIRETTIVO
l Consiglio Direttivo è composto da dieci membri di nomina Assembleare e dal Presidente uscente che, in qualità di Past – President, resta per un biennio nel nuovo Consiglio Direttivo.
I componenti del Consiglio Direttivo, ad eccezione del Past President, sono eletti a scrutinio segreto tra tutti i Soci Attivi in regola con il pagamento della quota sociale.
Il Consiglio nella prima seduta elegge nel suo ambito il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.
Il Consiglio Direttivo dura in carica due anni ed i suoi componenti possono essere rieletti alla scadenza.
Al Consiglio Direttivo compete:

  •  esaminare, accogliere o respingere le domande di iscrizione;
  •  redigere il nuovo programma di attività;
  • predisporre il conto consuntivo e gli impegni di spesa da portare all’approvazione dell’Assemblea;
  • curare l’organizzazione del Congresso annuale dell’associazione;
  • stabilire l’ammontare della quota annua per le diverse tipologie di Soci e le sue modalità di pagamento.
  • nominare, se lo ritiene, i Soci onorari e il Presidente Onorario.
  • esaminare e giudicare le infrazioni alle norme del presente Statuto e gli atti di indisciplina o comunque lesivi degli interessi o della dignità della S.I.D.O.C. compiuti dai Soci, nei confronti dei quali può̀ adottare i seguenti provvedimenti, con giudizio definitivo e inappellabile:
    a) proscioglimento;
    b) avvertimento;
    c) espulsione.

ART. 10 – IL PRESIDENTE
Il Presidente ha la gestione e la rappresentanza legale della S.I.D.O.C., anche ai fini delle costituzioni in giudizio.
Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo, l’Assemblea Ordinaria e quella Straordinaria dei Soci.
Il Presidente non può essere rieletto.

ART. 11 – LE COMMISSIONI
Il Consiglio Direttivo può delegare l’esame di problemi particolari e temporanei a Commissioni, i cui membri saranno scelti dal Consiglio stesso tra i Soci Attivi.
Ogni Commissione sarà coordinata da un componente del Consiglio Direttivo. Le Commissioni decadono alla scadenza del Consiglio Direttivo da cui sono state nominate.
Tra esse, la Commissione Accettazione Soci Attivi è da considerarsi Commissione permanente ed è composta da tre membri, coordinati da quello più anziano.

ART. 12 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

II Collegio dei Revisori dei Conti è composto da due membri effettivi e da un membro supplente,
eletti dalla Assemblea ordinaria tra i Soci Attivi.
Il Collegio dei Revisori dei Conti ha i seguenti compiti:

  • esaminare il conto consuntivo della S.I.D.O.C. prima della sua presentazione all’Assemblea;
  • verificare la corrispondenza delle spese effettuate con le delibere adottate;
  • verificare la documentazione contabile giustificativa di ogni spesa effettuata.

Il Collegio dei Revisori dei Conti redige una relazione di cui viene data lettura all’Assemblea dei
Soci.

ART. 13 – PROVENTI

I proventi della S.I.D.O.C. sono di carattere ordinario e straordinario:

  • sono di carattere ordinario quelli rappresentati dalle quote sociali annue;
  • di carattere straordinario quelli rappresentati da ogni altro eventuale contributo proveniente da attività sociali legalmente svolte nel rispetto dello Statuto, da donazioni e contribuzioni volontarie.

ART. 14 – SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETÀ
Lo scioglimento della Società deve essere deliberato dall’Assemblea con un numero di voti che rappresenti almeno i 2/3 dei Soci Attivi in regola con il versamento della quota Sociale.

ART. 15 – INTERPRETAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile in quanto compatibili.
Il presente Statuto entra immediatamente in vigore. Le norme che riguardano gli Organi sociali e la loro elezione entrano in vigore al rinnovo dei singoli Organi.